La (in)compatibilità della domanda giudiziale di ritenzione della caparra (o di richiesta del suo doppio) con i vari modi di risoluzione del contratto, diversi dal recesso ex art. 1385, comma 2, c.c - abstract in versione elettronica
di richiesta del suo doppio)" è legittimamente proponibile solo in collegamento con l'esercizio dell'"azione di recesso" e purché ciò avvenga